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Cassetta primo soccorso aziendale: normativa, sanzioni e contenuto

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Il tema della prevenzione e protezione dei lavoratori in azienda trova la sua fonte normativa nel Testo Unico sulla Sicurezza. A seconda dell’attività esercitata e della sua dimensione, ogni azienda deve rispettare determinate prescrizioni normative finalizzate ad assicurare idonee condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esempio, uno degli obblighi previsti a carico del datore di lavoro è rendere disponibile, per ogni unità produttiva, la cassetta di primo soccorso.

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Cassetta pronto soccorso normativa

La cassetta di primo soccorso è un’attrezzatura obbligatoria che deve essere presente nelle aziende di categoria A e B, come previsto dall’art. 45 del Decreto Legislativo n. 81/08 ed attuato dal Decreto Ministeriale n. 388/03. Le aziende interessate sono, così come individuate dall’art. 1, D.M. 388/03,  quelle del gruppo A, cioè: quelle che svolgono attività industriali, le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed svolgenti altre attività minerarie, i lavori in sotterraneo, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; Aziende o unità produttive con più di 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL, con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; Aziende o unità produttive con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo. Infine quelle ricomprese nel gruppo B, cioè: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

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Cassetta pronto soccorso aziende contenuti e normativa

Cosa deve contenere la cassetta del pronto soccorso aziendale

L’art. 2 “Organizzazione di pronto soccorso” del D.M. n. 388/03 stabilisce che la cassetta di pronto soccorso, per le aziende del gruppo A e B, deve essere custodita in un luogo di facile accesso ed resa facilmente individuabile tramite apposita segnaletica. Inoltre, la cassetta di pronto soccorso deve contenere una dotazione minima, specificata puntualmente nell’allegato 1 allo stesso decreto e soggetta ad aggiornamento con apposito decreto che deve tenere in considerazione l’evoluzione tecnico-scientifica.

Contenuto cassetta primo soccorso

Il contenuto minimo, che può essere integrato a seconda dei rischi effettivi presenti in ogni luogo di lavoro, è il seguente:

  • Guanti sterili monouso (5 paia);
  • Visiera paraschizzi;
  • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
  • Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (n. 3);
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (n. 10);
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (n. 2);
  • Teli sterili monouso (n. 2);
  • Pinzette da medicazione sterili monouso (n. 2);
  • Confezione di rete elastica di misura media;
  • Confezione di cotone idrofilo;
  • Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (n. 2);
  • Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (n. 2);
  • Un paio di forbici;
  • Lacci emostatici (n. 3);
  • Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (n. 2);
  • Termometro;
  • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Sanzioni relative alla cassetta del pronto soccorso

Il contenuto della cassetta di pronto soccorso deve essere periodicamente verificato e tempestivamente integrato, qualora lo stato d’uso di qualche presidio si rivelasse non corretto oppure terminato. Inoltre, le aziende obbligate devono anche rendere disponibile “un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale“. La non puntuale osservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell’art. 45 “Primo soccorso” del D.lgs. n. 81/08, comporta l’irrogazione di specifiche sanzioni. In questo caso, la sanzione per il datore di lavoro e il dirigente punisce un reato penale ed è la seguente, prevista dall’art. 55, comma 5 del D.lgs. n. 81/08: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro.